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Condizioni generali di contratto

1. Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali regolano l’acquisto dei beni prodotti da Lyria S.r.l. Unipersonale (d’ora in avanti “Lyria”) da parte del Cliente che le sottoscrive e si applicheranno a tutti gli ordini pervenuti dal Cliente a Lyria che siano da questa espressamente accettati, fermi gli accordi specifici che possono essere negoziati in occasione del singolo ordine, che nel caso prevarranno su di esse.

2. Accettazione dell’ordine

L’ordine si intende perfezionato con l’accettazione scritta trasmessa da Lyria al Cliente. In mancanza di comunicazione scritta entro 3 giorni  l’ordine si intende accettato, e il contratto di compravendita concluso.

3. Campioni e caratteristiche dei beni

La vendita dei beni tra le Parti si intende effettuata su campione di merce consegnato da Lyria al Cliente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1522 c.c. Il Cliente, sottoscrivendo le presenti Condizioni Generali, si assume preventivamente l’obbligo che essi siano idonei all’uso che ne vuol fare.

Il campione deve servire a indicare la qualità dei beni soltanto in modo approssimativo, per cui nessuna risoluzione del contratto né restituzione dei beni potrà essere accettata in caso di difformità che non sia notevole, ai sensi dell’art. 1522, co. 2, c.c.

I beni prodotti da Lyria hanno caratteristiche artigianali e sono realizzati con un processo di produzione che ne garantisce l’autenticità e l’originalità, e sono per loro natura soggetti ad essere imperfetti. Eventuali differenze del prodotto, nei disegni o nei colori, rispetto al campione non influiscono su funzionalità ed immagine, e non possono pertanto essere considerate vizi o difformità, essendo al contrario pregi che evidenziano l’unicità e l’alta qualità dei beni.

Qualora la vendita riguardi beni c.d. tinti a freddo, la cui indicazione risulti dal campione, quest’ultimo ha valenza meramente indicativa.

4. Termini di pagamento

Modalità e termini di pagamento sono concordati specificamente al momento del singolo ordine. Resta inteso che il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà l’applicazione degli interessi legali di mora, dalla scadenza all’effettivo pagamento, previsti dal D. Lgs n. 231/2002.

Il mancato pagamento secondo termini e modalità concordate darà luogo alla sospensione di ordini già accettati effettuati dal Cliente moroso, a prescindere da eventuali contestazioni mosse dal Cliente, e consentirà a Lyria di modificarne le relative condizioni di pagamento.

5. Spedizione e resi

Modalità, termini e costi di spedizione sono stabiliti in base ad accordi specifici negoziati al momento del singolo ordine. Le date di consegna dei beni sono comunque da ritenersi sempre indicative e non essenziali.

Rimane in ogni caso inteso, anche in deroga all’utilizzo di eventuali clausole internazionali pattuite in occasione del singolo ordine, che Lyria non risponde di ammanchi o deterioramenti di qualsiasi genere o specie, né degli eventuali ritardi, applicazioni di tariffe o dazi, né in genere di qualsiasi vicenda che possa colpire i beni una volta affidati al vettore, durante il trasporto.

Parimenti oggetto di contrattazione specifica sono le condizioni per la restituzione dei beni, che comunque può verificarsi solo ed esclusivamente a seguito di reclamo che sia stato espressamente accettato per iscritto da Lyria e che sia proposto nel termine tassativo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della merce.

6. Tolleranza e reclami

Ai beni si applicano le tolleranze d’uso di cui alla Raccolta degli usi della Provincia di Prato, predisposta dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato.

Si applica il Capitolato controlli appositamente predisposto ed allegato alle presenti Condizioni generali.

Il mancato rispetto del Capitolato controlli comporterà il diritto di Lyria a non dar seguito ai reclami, né ad alcuna richiesta di reso o di rimborso. Ad ogni modo, l’eventuale reclamo proposto non sospende il diritto di Lyria ad ottenere l’integrale pagamento dei beni.

In ogni caso nessun reclamo o controllo potrà essere effettuato una volta che i beni siano stati utilizzati e tagliati dal Cliente per confezioni.

7. Clausola di forza maggiore

Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca ad una parte di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte in questione provi: [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e [b] che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e [c] che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla parte interessata.

In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subìti da una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) del paragrafo 1 della presente clausola: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia; (vii) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l’evento inibisce l’adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. Ove la notizia dell’evento non sia stata data tempestivamente, l’esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l’altra parte. La controparte può sospendere l’adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione. Ove l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopraddette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l’impedimento o l’evento invocati inibiscano alla parte colpita l’adempimento degli obblighi contrattuali. La parte colpita deve informare l’altra parte non appena l’impedimento cessi di impedire l’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all’altra parte entro un periodo ragionevole. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell’impedimento superi i 120 (centoventi) giorni.

8. Legge applicabile e Foro competente

Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate solo ed esclusivamente dalla Legge italiana, che è l’unica Legge applicabile anche ai singoli rapporti contrattuali tra Lyria e il Cliente.

Per qualsiasi questione inerente l’interpretazione delle presenti Clausole Generali e per la risoluzione delle controversie insorte tra Lyria e il Cliente sarà competente in via esclusiva il Foro di Prato.

Capitolato di controllo tessuti

Lyria S.R.L. Unipersonale, con sede in Montemurlo (59013 – PO), Via Venezia n. 30/32, Codice Fiscale e Partita IVA: 01905190979, nella sua qualità di venditore, fornisce il seguente capitolato di controllo dei tessuti, che tutti i clienti sono tenuti a rispettare scrupolosamente.

Lyria S.R L Unipersonale. informa che tutti i suoi tessuti sono controllati e certificati da un soggetto esterno, la società Vichi Focus S.r.l., con sede in Agliana (51031 – PT), Via Chiusa n. 110, che nella fase di controllo timbra le pezze sia in testa che in coda, per garantirne la regolarità della misura, la quale viene presa con specule controllate e certificate ogni mese.

1. Affinché Lyria S.R L Unipersonale possa prendere in carico le eventuali contestazioni dei clienti e le richieste di reso, è preciso onere dei clienti controllare i tessuti secondo la seguente procedura.

Il mancato rispetto dei punti seguenti comporterà l’automatico rigetto di ogni pretesa, non potendo essere ritenuta Lyria S.RL Unipersonale responsabile di difformità emerse in sede di controllo, e dunque non potendo accettare alcuna richiesta di addebito.

2. In fase di controllo tutti i nostri tessuti devono essere oggetto di precisa misurazione. Qualora venga riscontrata una differenza superiore al 2% (due percento) rispetto alla metratura dichiarata, il cliente deve dare a Lyria S.R.L Unipersonale immediata comunicazione e metterle a disposizione le pezze affinché sia possibile provvedere a loro verifica. Questa sarà eseguita presso la sopra citata Vichi Focus S.r.l., che all’esito del controllo riporterà i due timbri in testa e in coda alla pezza.

3. Il cliente che effettua la misurazione del tessuto venduto deve necessariamente tenere in considerazione la lunghezza delle manichette utilizzate per la misurazione e per le varie prove di offman, che non possono andare a ridurre il metraggio della pezza venduta. Essa non potrà essere considerata di dimensioni inferiori a quella venduta da Lyria S.RL Unipersonale se non riporta i timbri in testa e in coda.

4. Qualora sulle pezze sia stata riscontrata un’altezza difforme in misura maggiore al 2% (due percento) di tolleranza, esse devono essere immediatamente messe a disposizione di Lyria perché proceda alla verifica con la Vichi Focus S.r.l.

5. Qualunque manipolazione delle pezze, che sia stata effettuata a causa del controllo eseguito dal cliente, come ad es. riarrotolatura, diritto/rovescio, vaporizzo, ecc. comporterà l’esenzione di Lyria S.R L Unipersonale da ogni responsabilità per difformità delle pezze vendute.

6. La segnalazione delle difformità da parte dei clienti durante i loro controlli con gessetto, invece che con appositi richiami adesivi, comporterà l’addebito a loro carico dei costi per lavaggio ulteriore delle pezze, qualora dalla segnalazione dei difetti derivi il ritiro del prodotto da parte di Lyria S.R L Unipersonale  per le necessarie rilavorazioni.

7. Il cliente ha l’onere di effettuare la contestazione a Lyria S.R.L Unipersonale entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della merce. In mancanza, nessuna richiesta potrà essere mossa a Lyria S.R.L Unipersonale , né alcuna difformità essere ad essa imputabile.

8. Le pezze potranno essere rese dal cliente solo ed esclusivamente in seguito ad una specifica richiesta che sia stata da Lyria S.R.L Unipersonale formalmente accettata, previa verifica del rispetto della procedura indicata nel presente documento e tenendo eventualmente conto delle modalità concordate caso per caso. In mancanza di formale accettazione il reso è da intendersi rifiutato.

9. Le richieste di bonifico dei clienti dovranno essere calcolate al netto degli importi dei bonifici già concessi da Lyria S.R.L Unipersonale e dovranno essere trasmesse solo in caso di superamento della tolleranza del 2% (due percento) indicata.